Come sicuramente già saprai il testo unico per l’edilizia - DPR n. 380/2001 - recentemente è stato modificato in materia di interventi infrastrutturali.
Questo decreto, Sblocca Cantieri, ha come obiettivo quello di velocizzare gli iter senza tuttavia ridurre i livelli di sicurezza per la pubblica incolumità.
Vediamo allora cosa è cambiato:
Testo unico per l'edilizia: quali modifiche
Il Decreto legge 32/2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale lo scorso aprile e le novità riguardano principalmente i seguenti articoli, che si riferiscono agli iter amministrativi da seguire sia per quanto riguarda la parte strutturare degli edifici sia per quanto concerne la rivisitazione dell’iter autorizzato per le costruzioni in zona sismica:
- Art. 2- bis: relativo alle deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati.
- Art. 65: relativo alla denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed una struttura metallica.
- Art. 67: relativo al collaudo statico.
- Art. 93: relativo alla denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche.
- Art. 94-bis: relativo alla disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche.
Per quanto sia importante conoscere le modifiche adottate per gli interventi sugli edifici, vogliamo centrare la nostra attenzione sugli ultimi due articoli: la novità importante infatti si riferisce agli interventi strutturali eseguiti nelle zone sismiche.
Testo unico per l'edilizia: progetti di costruzioni in zona sismiche
All'interno del Decreto legge Edilizia - Testo unico - viene aggiunto quindi l'articolo 94 bis relativo agli interventi previsti in zona sismiche, che distingue:
Interventi rilevanti:
- Interventi di adeguamento e miglioramento sismico di costruzioni esistenza nelle località ad alta sismicità come zona 1 e zona 2.
- Nuove costruzioni che discostano dalle usuali tipologie o che per la loro complessità strutturale richiedono più attenzioni.
- Interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.
Interventi di minore rilevanza:
- Interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località a media sismicità come zona 3.
- Riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti.
- Nuove costruzioni che discostano dalle usuali tipologie o che per la loro complessità strutturale richiedono più attenzioni.
Interventi privi di rilevanza:
- Interventi che per le loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
Testo unico per l'edilizia: denuncia dei lavori e presentazione dei progetti in zona sismiche
Anche per la denuncia dei lavori e la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, il decreto 32/2019 vede alcune modifiche.
In tal senso il contenuto minimo per la presentazione del progetto è determinato dall’ufficio tecnico della regione, tuttavia questo deve essere più esauriente possibile quindi previsto di planimetria, prospetti e sezioni, relazione tecnica e altri elaborati previsti dalle norme tecniche.
I progetti devono poi essere accompagnati da una dichiarazione fatta dal progettista che comprovi il rispetto delle norme tecniche in merito alle costruzioni nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
Sekure Tutela La vita:
All'interno della nostra azienda abbiamo la divisione adeguamento sismico, che si occupa di offrire soluzioni immediate e definitive volte a migliorare la prestazione sismica degli edifici produttivi e commerciali.
Considerando che i terremoti nel nostro Bel Paese non sono una novità, tutela la tua azienda e la vita di chi ti circonda. Contattaci!