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Dispositivi lavoro in quota: cosa sapere?

26 Apr 2024
Dispositivi lavoro in quota: cosa sapere?

DISPOSITIVI LAVORO IN QUOTA: COSA SAPERE?

I dati dell'Inail parlano chiaro: quasi un terzo degli infortuni mortali sul lavoro sono da attribuire alle cadute dall'alto.

Non a caso, il settore dell'edilizia è quello in cui i lavoratori sono maggiormente esposti a situazioni di pericolo.

Si parla infatti di lavori in quota, ovvero quelle attività lavorative che espongono il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad un'altezza superiore ai 2 metri rispetto ad un piano stabile.

 

Lavori in quota: quali sono?

L’art. 105 del D.Lgs. 81/08 elenca tutte le attività che rientrano nei lavori in quota, ovvero:

  1. lavori di costruzione edile o ingegneria civile;
  2. lavori di demolizione o smantellamento;
  3. lavori di manutenzione o riparazione;
  4. lavori di installazione di impianti e linee elettriche;
  5. lavori di trasformazione o rinnovamento;
  6. montaggio e smontaggio di prefabbricati;
  7. lavori che prevedono scavi a profondità superiore a quanto indicato.

 

I pericoli dei lavori in quota

Caduta dall'alto, a seguito della perdita di equilibrio del lavoratore, o all'assenza di attrezzature di protezione adeguate.

Sospensione inerte del corpo, si verifica quando il lavoratore rimane sospeso per lungo tempo ed ha una perdita di conoscenza dovuta ad una caduta o ad uno scivolamento. In questi casi è fondamentale che il lavoratore sia staccato dalla posizione sospesa il prima possibile, onde evitare il peggioramento delle sue funzioni vitali.

Effetto pendolo, causato dal movimento oscillatorio incontrollato del corpo legato ad un punto di ancoraggio e potrebbe portare il lavoratore ad urtare contro gli elementi circostanti durante le oscillazioni.

Urti o lesioni di vario tipo, come tagli, impatti o schiacciamenti causati alla caduta di masse durante il trasporto con mezzi edili.

 

Dispositivi per i lavori in quota

Fatte queste premesse, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle attività con rischio di caduta dall’alto, si rivela fondamentale la formazione e l'addestramento degli addetti ai lavori in quota che dovranno utilizzare nella maniera corretta i dispositivi di protezione.

 

 

Il datore di lavoro ha l'obbligo di scegliere i dispositivi più adeguati dando priorità ai dispositivi di protezione collettiva (DPC) rispetto alle misure di protezione individuale (DPI).

I DPC da utilizzare nei luoghi di lavori con rischio di caduta dall'alto sono suddivisi in:

  1. parapetti che evitano la caduta dall'alto del lavoratore dalle superfici di lavoro piane ed inclinate;
  2. reti di sicurezza che impediscono e/o riducono gli effetti della caduta dall’alto del lavoratore;
  3. sistemi combinati, ovvero parapetti e reti di sicurezza integrati fra loro che devono essere utilizzati insieme nell’eventualità in cui le singole protezioni non eliminino o riducano il rischio ad un livello accettabile.

 

Nel caso in cui non sia possibile eliminare tutti i rischi attraverso misure di protezione collettiva, è necessario che i lavoratori utilizzino in aggiunta idonei DPI anticaduta.

Quest'ultimi rientrano nei dispositivi di 3° categoria ed hanno come obiettivo quello di ridurre il danno in caso di caduta dall'alto.

Tra i principali DPI anticaduta ci sono:

- imbracature;
- cordini;
- connettori;
- assorbitori di energia;
- dispositivi di ancoraggio;
- linee vita flessibili o rigide;
- dispositivi retrattili.

I DPI di terza categoria sono soggetti all'obbligo di formazione ed addestramento da parte dei lavoratori che dovranno seguire un corso teorico e pratico finalizzato alla comprensione della normativa di riferimento, sulle caratteristiche dei dispositivi e sulle marcature CE e sopratutto sui rischi dai quali questi DPI li proteggono.

Team Sekure

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